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17/06/2019
Malgrado la Corte di Cassazione abbia in diverse occasioni statuito la nullità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, ancora poco si è fatto e pochi hanno agito per far dichiarare la nullità della proprio fideiussione. Come è stato ormai chiarito, il modello in questione fu sottoposto al vaglio della Banca d’Italia che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, sancì la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all’ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli.
Ma che fine avrebbero fatto i modelli "irregolari"? Ebbene, la questione della nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, così come affrontata nelle pronunce richiamate, è strettamente connessa a quella del rapporto tra le intese restrittive della concorrenza e i c.dd. contratti a valle stipulati con i consumatori finali. La conseguenza, Secondo la Suprema Corte, è la potenziale nullità di tutti i contratti stipulati a valle che costituiscono applicazione di intese illecite.
In pratica, tutte le fideiussioni omnibus stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge antitrust attuative di comportamenti concertati vietati, sono da considerarsi nulle anche se stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto dall’Autorità garante.
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