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10/02/2020
Già l'art. 119, co. 4, T.U.B., prevede che cliente abbia diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. E la banca non può rifiutarsi ovvero richiedere un termine superiore ai 90 giorni produrre la documentazione. A tale norma si aggiunge l'art. 4, comma 7, del decreto Mef del 10 maggio 2019 che, proprio in ragione della stringente previsione di un termine decadenziale ai fini dell'utile presentazione della domanda di indennizzo al FIR, ha ridotto a 30 giorni il termine entro cui l'istituto di credito è tenuto a fornire ai soggetti istanti i documenti in loro possesso e "senza oneri per i richiedenti".
Qualora poi le richiesta di informazioni abbiano carattere “personale” e non prettamente contabile, la banca non può richiedere alcuna somma per produrre tali documenti.
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