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20/01/2016
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Cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte e responsabilità contrattuale per mancata informativa sul rischio
La cessione delle aziende bancarie all'ente ponte è prevista dall'art. 42 della legge 180/15. Successivamente, sia la legge 183/15 che appositi provvedimenti della Banca d'Italia (22/11/15) hanno previsto “la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'attività bancaria” - ad eccezione delle azioni e delle obbligazioni subordinate.
Pertanto, se è vero che non può essere richiesto il pagamento dei titoli in parola all'emittente (la vecchia banca) né possono essere ricollocate sul mercato le azioni della bad bank, è pur vero che, in base al principio di continuità di cui sopra (“continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione” - art. 42, n.1 cit.), può essere invocata la responsabilità contrattuale della nuova banca (ponte) che è subentrata in tutti i contratti ed in particolare nei contratti quadro / di negoziazione – che infatti possono contenere sia i titoli in default che altri titoli regolarmente sul mercato.
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